Assegno di inclusione: sostituisce il reddito di cittadinanza, scopri a chi spetta e il suo valore - avvisatore.it
Il primo gennaio 2024 è entrato in vigore l’assegno di inclusione (ADI), una nuova misura di sostegno economico e di inclusione sociale e lavorativa. Vediamo come presentare la domanda, i requisiti necessari e gli importi previsti.
Dal 18 dicembre scorso è possibile presentare la domanda per l’ADI. È possibile farlo direttamente dal sito dell’Inps, accedendo alla sezione dedicata tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di almeno Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica). È anche possibile presentare la domanda presso gli Istituti di Patronato o i Centri di Assistenza fiscale (CAF) a partire dal primo gennaio.
Inoltre, oltre alla domanda, è necessario sottoscrivere un Patto di attivazione digitale (PAD) all’interno del Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL).
L’ADI è destinato ai nuclei familiari con un ISEE non superiore a 9.360 euro, che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni: con disabilità, minorenne, con almeno 60 anni di età, in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla Pubblica Amministrazione. Le categorie dei soggetti considerati in condizione di svantaggio sono state individuate con il DM 13 dicembre 2023.
L’ADI prevede un beneficio economico erogato su base annua, a integrazione del reddito familiare. È composto da due quote:
Quota A: integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro annui, o di 7.560 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza. L’importo di questa quota viene determinato sulla base dell’ISEE in corso di validità, delle informazioni dell’Inps e delle dichiarazioni rese in domanda. Nel caso in cui non sia disponibile un ISEE in corso di validità, la verifica dei requisiti per l’erogazione nei mesi di gennaio e febbraio 2024 viene effettuata sulla base dell’ISEE vigente al 31 dicembre 2023. È comunque necessario avere un ISEE in corso di validità per l’erogazione del beneficio nei mesi successivi.
Quota B: integrazione al reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto regolarmente registrato. L’importo di questa quota, se spettante, viene determinato sulla base dell’ISEE in corso di validità fino a un massimo di 3.360 euro.
L’ADI viene erogato mensilmente attraverso la Carta di Inclusione emessa da Poste Italiane. A differenza del SFL, che prevede un trasferimento diretto via bonifico, l’ADI viene erogato tramite carta.
L’importo massimo annuo dell’ADI è di 6.000 euro, ma può essere incrementato in base alla composizione del nucleo familiare e alle necessità abitative. L’indennità viene erogata per un periodo massimo di 18 mesi e può essere rinnovata, dopo un mese di sospensione, per altri 12 mesi.
L’erogazione dell’ADI dipende dalla valutazione dei bisogni del nucleo familiare e inizia dal mese successivo alla sottoscrizione del PAD. Inoltre, è condizionata dalla partecipazione a un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa.
Dopo la presentazione della domanda, i componenti del nucleo familiare vengono convocati dai Servizi Sociali del proprio Comune per un’analisi multidimensionale dei bisogni. A seguito di questa valutazione, i componenti del nucleo familiare possono essere avviati a percorsi di lavoro o formazione, oppure seguiti dai Servizi Sociali se considerati non attivabili.
I soggetti facenti parte di un nucleo familiare beneficiario di ADI, con età compresa tra 18 e 59 anni e responsabilità genitoriali, saranno indirizzati ai Centri per l’impiego o ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro per la sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato (PSP).
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