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Bonus Sanificazione: cos’è e in che cosa consiste

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Il bonus sanificazione è un tipo particolare di agevolazione prevista dal Decreto Sostegni Bis per favorire l’adozione di misure che possano contrastare la diffusione del virus Covid 19.

Si tratta di uno sconto, tramite credito d’imposta del 30%, per tutti i contribuenti che abbiano adottato processi di sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, e che abbiano acquistato dispositivi di protezione individuale.

L’articolo 32 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, così recita: “Al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del COVID-19, ai soggetti esercenti attività’ d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché’ alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all’articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, spetta un credito d’imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel  limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.

Sono ammissibili al credito d’imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività’ lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;

b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività’ lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui al comma 1;

c) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

d) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

e) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

f) l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività’ produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità’ di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77”.

Il bonus sanificazione riconosce il credito d’imposta per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 e non può eccedere il limite di 60 mila euro.

Per accedere al bonus (riservato ad esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali e strutture ricettive extra-alberghiere di carattere non imprenditoriale) si possono seguire due strade:

  1. Dichiarazione dei redditi 2021, ed in particolare per le spese sostenute nei periodi indicati.
  2. Attraverso compensazione, compilando un modello F24. Seguendo questa procedura sarà necessario presentare il modello F24 per mezzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, inserendo il codice tributo 6951 (adottato tramite la risoluzione n. 64/E dell’11 novembre 2021).

A chi affidarsi per interventi di sanificazione ambientale

Per interventi di sanificazione ambientale è possibile rivolgersi ai professionisti di GSC, azienda che opera nel settore delle pulizie professionali da oltre 20 anni e specializzata in sanificazione ambientale.

Il processo di sanificazione è complesso ed articolato, mira alla riduzione della carica microbica all’interno di un determinato ambiente, riportando la situazione ad una soglia di sicurezza e tollerabilità.

GSC adotta strumentazioni e detergenti altamente professionali, avvalendosi della collaborazione di personale competente e qualificato.

Per realizzare gli interventi di sanificazione ambientale GSC impiega un sistema di tipo atomizzatore e nebulizzatore ad alcool all’80%, utilizzando il macchinario Sanique S-3.

Con l’avvento del Covid 19 la sanificazione è diventata obbligatoria in tutti gli ambienti lavorativi.

 

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