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Illegittimità costituzionale nella composizione della commissione per la valutazione dei direttori di struttura complessa negli IRCCS: la sentenza della Corte costituzionale

Introduzione: La Corte costituzionale si è recentemente pronunciata sulla composizione della commissione incaricata della valutazione dei partecipanti alla procedura per il conferimento dell’incarico di direttore di struttura complessa negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con struttura di ente pubblico. La sentenza n. 76, depositata di recente, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una parte dell’art. 23 della legge della Regione Emilia-Romagna, stabilendo così un importante precedente nella materia della tutela della salute.

Parte 1: La disciplina regionale e la sentenza della Corte costituzionale

La disciplina regionale dell’Emilia-Romagna dichiarata illegittima

La Corte costituzionale ha accolto il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dichiarando l’illegittimità costituzionale della parte dell’art. 23 della legge della Regione Emilia-Romagna che stabiliva la composizione della commissione esaminatrice per gli IRCCS regionali. Tale commissione, secondo la normativa regionale, sarebbe dovuta essere composta dal direttore scientifico, dal direttore sanitario e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, individuati per sorteggio tra i direttori di unità operativa complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale .

Il contrasto con la disciplina statale

La disciplina regionale è stata ritenuta illegittima perché si discosta da quella statale prevista dall’art. 11 del d.lgs. n. 288 del 2003. Quest’ultima prevede una commissione di tre membri nelle persone del direttore scientifico e di due direttori UOC del SSN, di cui uno scelto dal Comitato tecnico scientifico e uno individuato dal direttore generale. La Corte costituzionale ha affermato che la previsione nazionale del 2003 costituisce il principio fondamentale nella materia “tutela della salute” specificamente applicabile agli IRCCS, prevalente per specialità rispetto alla disciplina generale dettata per le aziende sanitarie dal d.lgs. n. 502 del 1992.

Parte 2: Il mantenimento della disciplina speciale per gli IRCCS da parte del legislatore statale

La disciplina speciale per gli IRCCS mantenuta in occasione di riforme e riordini

La disciplina speciale per gli IRCCS è stata mantenuta dal legislatore statale in diverse occasioni, in ragione della connessione delle attività di cura e di ricerca che li contraddistinguono. Questo è avvenuto sia in occasione della riforma delle commissioni di selezione delle aziende sanitarie , sia in occasione del recente riordino degli IRCCS .

‘alterazione del “peso” della partecipazione del direttore scientifico e la competenza dei commissari

La disposizione regionale impugnata, con il riscontrato scostamento da quella nazionale, da un lato, altera il “peso” della partecipazione – sia in termini numerici, sia in termini di posizione – del direttore scientifico e, dall’altro lato, sminuisce la competenza dei commissari nelle valutazioni dell’attività di ricerca dei candidati , rimarcando quella di tipo clinico .

Parte 3: Le conseguenze della sentenza della Corte costituzionale

Le implicazioni per la composizione delle commissioni negli IRCCS

La sentenza della Corte costituzionale avrà importanti conseguenze sulla composizione delle commissioni incaricate della valutazione dei partecipanti alla procedura per il conferimento dell’incarico di direttore di struttura complessa negli IRCCS. Le Regioni dovranno ora adeguarsi alla disciplina statale prevista dall’art. 11 del d.lgs. n. 288 del 2003, garantendo così il rispetto dei principi fondamentali nella materia “tutela della salute” e la specificità degli IRCCS in quanto istituzioni che coniugano attività di cura e di ricerca.

La necessità di una maggiore armonizzazione tra discipline regionali e statali

La decisione della Corte costituzionale evidenzia la necessità di una maggiore armonizzazione tra le discipline regionali e quella statale nella materia della tutela della salute, in particolare con riferimento agli IRCCS. Ciò al fine di garantire un’applicazione uniforme dei principi fondamentali e una corretta valutazione dei candidati alle posizioni di direttore di struttura complessa, tenendo conto sia delle competenze cliniche che di quelle di ricerca. In questo modo, si potrà assicurare il mantenimento dell’eccellenza degli IRCCS all’interno del Servizio sanitario nazionale e la loro funzione di riferimento per la ricerca e la cura dei pazienti.

Francesca Monti

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