Questioni di costituzionalità sollevate dal giudice di Firenze sulla fine della vita: un'analisi dettagliata - avvisatore.it
L’associazione Coscioni ha sollevato una nuova eccezione di legittimità costituzionale riguardante l’articolo 580 del codice penale italiano. Secondo l’associazione, tale articolo richiede che la non punibilità di chi agevola il suicidio sia subordinata alla condizione di essere “tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale”. Questo, secondo Coscioni, è in contrasto con gli articoli 2, 3, 13, 32 e 117 della Costituzione italiana. La questione è stata rimessa alla Corte Costituzionale dal giudice per le indagini preliminari di Firenze, nell’ambito dell’inchiesta su Marco Cappato, Felicetta Maltese e Chiara Lalli. Nel 2022, queste persone hanno aiutato Massimiliano, un malato di sclerosi multipla, a recarsi in Svizzera, dove ha scelto di morire tramite suicidio assistito.
Massimiliano, un uomo di 44 anni di San Vincenzo (Livorno), è morto il 8 dicembre due anni fa in una clinica vicino a Zurigo. Tre giorni prima della sua morte, aveva diffuso un appello tramite l’associazione Coscioni, in cui spiegava di soffrire da sei anni di sclerosi multipla e di voler “essere aiutato a morire senza soffrire in Italia”. Tuttavia, non poteva farlo perché non dipendeva da trattamenti vitali, una delle quattro condizioni stabilite dalla Corte Costituzionale nella sentenza 242/2019 sul caso di dj Fabo. Secondo la Corte, il suicidio assistito è legale quando la persona malata ha una patologia irreversibile che causa sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, ed è pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli ed è tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale. Massimiliano è stato accompagnato in Svizzera da Felicetta Maltese, attivista della campagna Eutanasia Legale, e dalla giornalista Chiara Lalli. Successivamente, entrambe si sono autodenunciate ai carabinieri di Firenze insieme a Marco Cappato, tesoriere dell’associazione Coscioni e legale rappresentante dell’Associazione Soccorso Civile, che aveva organizzato e finanziato il viaggio di Massimiliano.
A ottobre dello scorso anno, la procura fiorentina ha chiesto l’archiviazione dell’accusa, ritenendo che l’aiuto fornito non fosse “penalmente rilevante” e che il caso non rientrasse nelle condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale. Tuttavia, in subordine, la procura ha chiesto che fosse sollevata la questione di costituzionalità del requisito del sostegno vitale, sostenendo che esso violi gli articoli 3, 13 e 32 della Costituzione italiana. Secondo la procura, tale requisito discrimina in modo irragionevole tra situazioni altrimenti identiche e non riflette un bisogno di protezione più accentuato.
La richiesta di archiviazione respinta
L’udienza per la richiesta di archiviazione si è tenuta il 23 novembre e, pochi giorni fa, il 17 gennaio, la giudice per le indagini preliminari Agnese De Girolamo ha emesso la sua ordinanza. Secondo l’associazione Coscioni, la giudice ha respinto la richiesta di archiviazione perché “sussistono tutti gli elementi costitutivi del reato”. Inoltre, ha dichiarato che la questione di legittimità costituzionale sollevata è rilevante e non manifestamente infondata, rimettendola alla Corte Costituzionale per valutazione, in contrasto con gli articoli 2, 3, 13, 32 e 117 della Costituzione italiana, quest’ultimo in riferimento agli articoli 8 e 14 della Convenzione Edu.
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