Differenze tra la normativa UE sui green bond e l’associazione ICMA: analisi approfondita

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Differenze tra la normativa UE sui green bond e l'associazione ICMA: analisi approfondita - Occhioche.it

Ultimo aggiornamento il 15 Agosto 2024 by Redazione

Nell’ambito delle finanze sostenibili, le normative che regolano l’emissione di green bond rivestono un ruolo cruciale. Con la crescente necessità di orientare gli investimenti verso attività economiche ecocompatibili, il Regolamento UE sui green bond e le linee guida dell’International Capital Market Association pongono i loro principi sul tappeto. Questo articolo esplora le differenze chiave tra questi due approcci, dalle definizioni di tassonomia alla reportistica e all’importanza della certificazione esterna.

tassonomia europea e green bond: definizioni fondamentali

la tassonomia della sostenibilità

La tassonomia europea è stabilita dal regolamento 2020/852 e offre una classificazione chiara delle attività economiche che possono essere considerate “green”. Tale classificazione è necessaria affinché gli investitori possano riconoscere facilmente quali progetti meritino un finanziamento sostenibile. A differenza delle norme ICMA, che non impongono restrizioni così stringenti, la tassonomia europea porta a una definizione più ristretta degli investimenti finanziabili.

Il regolamento UE si concentra sul fatto che solo progetti che soddisfano determinati criteri di sostenibilità possano accedere al mercato dei green bond. Ciò aumenta la protezione dell’investitore, ma limita anche il campo di applicazione potenziale per le attività economiche da finanziare.

le linee guida dell’ICMA

L’ICMA, d’altro canto, adotta un approccio più flessibile e meno normativo verso le attività finanziabili. Le linee guida ICMA supportano una gamma più ampia di iniziative, consentendo possibilità di investimento meno restrittive. Questa mancanza di rigore permette a vari progetti, anche quelli non rigorosamente “green”, di accedere a finanziamenti, il che può attrarre un numero maggiore di investitori ma potrebbe anche causare confusione riguardo alla reale sostenibilità dei progetti finanziati.

reportistica trasparente: tutela per gli investitori

l’importanza della reportistica

Una delle aree in cui la normativa UE si distingue più nettamente dall’approccio ICMA è la reportistica, il processo indispensabile per garantire che gli investitori siano informati e protetti. In un contesto in cui il capitale viene indirizzato a progetti con impatti ambientali, è fondamentale che le informazioni siano fornite in modo chiaro e trasparente.

Per la normativa UE sui green bond, è obbligatorio presentare una scheda informativa prima dell’emissione e relazioni periodiche durante la vita del progetto. Dopo l’allocazione integrale dei proventi, è richiesta una relazione specifica sull’impatto. Questo documento, vitale per la trasparenza, non è presente nello schema ICMA. Pertanto, gli emittenti di green bond sotto la giurisdizione UE devono documentare diligentemente la destinazione dei fondi e il loro impatto ambientale positivo.

il protocollo ICMA

Nel caso dell’ICMA, la reportistica è meno obbligatoria e più facilitata dal buon senso. Sebbene si incoraggi la comunicazione con gli investitori, non esistono regole vincolanti riguardo alla fornitura di rapporti d’impatto specifici. Questa flessibilità può rendere la rendicontazione più leggera, ma allo stesso tempo, può indebolire la responsabilità verso gli investitori circa l’effettivo utilizzo dei fondi e i loro risultati.

certificazione esterna: un controllo fondamentale

l’approccio della normativa UE

Un altro punto distintivo tra le normative riguarda i controlli esterni sui green bond. La regolamentazione dell’Unione europea richiede che tutte le verifiche siano effettuate da revisori esterni certificati. Ciò implica che i revisori debbano essere iscritti in registri ufficiali, assicurando un livello di qualità e competenza elevato. Questo approccio mira a garantire che le obbligazioni verdi emesse siano realmente sostenibili e che i progetti finanziati rispondano ai criteri europei di sostenibilità.

la facoltà di ICMA

Al contrario, l’ICMA propone un sistema di certificazione esterna facoltativa. Ciò significa che, pur essendo incoraggiati, i controlli esterni non sono obbligatori e quindi non garantiscono sempre gli stessi standard di verifica. Questa diversità di approccio evidenzia le differenze nelle strategie di controllo e responsabilità delle due normative e, di conseguenza, influenza la fiducia che gli investitori possono riporre nei green bond emessi sotto ciascun regime.

In sintesi, mentre entrambe le normative mirano a promuovere investimenti sostenibili e responsabili, presentano differenze notevoli che possono influenzare le decisioni degli investitori e la loro percezione del mercato dei green bond. La questione della trasparenza, della certificazione e della tassonomia è centrale per rimanere allineati con gli obiettivi di sostenibilità a lungo termine.

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